D'Annunzio Club

ASSOCIAZIONE

D'A

Articolo 1

E’ costituita in Pescara una associazione, senza fine di lucro, denominata “D’Annunzio Club” con sede in Pescara, Via Rigopiano n. 8. Variazioni nella sede legale, deliberate dall’Assemblea dei soci, comporteranno l’automatico adeguamento dei dati indicati del presente articolo.

Articolo 2

L’Associazione “D’Annunzio Club“, apolitica ed apartitica, costituita con la veste legale prevista dall’articolo 36 e seguenti del Codice civile, non ha finalità di lucro.  

L’associazione di promozione sociale si propone l’organizzazione, la promozione e l’attivazione di iniziative e manifestazioni nel settore culturale, ricreativo e sociale, con particolare riferimento alla  pratica delle attività culturali, ricreative, formative e sociali, nonché promuovere e sviluppare il territorio, le tradizioni culturali e l’imprenditoria della Regione Abruzzo nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sociale, delle leggi dello Stato ed osservanza delle direttive morali di comportamento.

L’Associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, ricreativi e sociali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Oltre a quanto sopra l’Associazione può avviare qualunque altra attività ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali ma strumentalmente ed in conformità alle proprie finalità sociali istituzionali. In particolare, potrà promuovere ed organizzare in via esclusiva e non principale attività essenziali quali manifestazioni, spettacoli, incontri, dibattiti, viaggi, soggiorni turistici, convivi, banchetti, etc., purchè le predette attività siano svolte in via complementare all’attività istituzionale e nei confronti dei propri associati e di associati di altre associazioni locali o nazionali collegate.

Potrà altresì gestire, attivare ed organizzare, in via esclusiva e non principale, per il raggiungimento dei fini sociali, strumentalmente ed in conformità alle proprie finalità sociali istituzionali, strutture, impianti e locali di ogni tipo e natura per le iniziative culturali, ricreative, formative e sociali di cui sopra.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

D'A

Articolo 3

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. a)  dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. b) dalle quote sociali, contributi, lasciti, erogazioni liberali e donazioni;
  3. c) da ogni altro tipo di entrate.

Eventuali utili netti di gestione saranno attribuiti al patrimonio netto dell’Associazione, previa decurtazione di perdite di esercizi precedenti.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

I SOCI

D'A

Articolo 4

L’iscrizione all’Associazione è libera.
Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, purchè legati al mondo dell’imprenditoria.
L’iscrizione è subordinata alla consegna di specifica domanda al Segretario Generale, a seguito della presentazione di almeno un socio fondatore, all’accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo, ed al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, se predisposto.
E’ possibile conferire, a persone particolarmente meritevoli, la qualifica di socio onorario previa delibera unanime del Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare alcuna quota associativa.

Articolo 5

Tutti i soci sono iscritti per un solo anno, acquisiscono il diritto al voto di Assemblea al momento dell’iscrizione e devono rinnovare l’iscrizione entro il 30 giugno di ogni anno; trascorsa tale data il socio si intende dimissionario e per essere riammesso dovrà ripresentare nuova apposita domanda.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, con delibera assunta all’unanimità, di accettare iscrizioni aventi natura speciale di soci fondatori e che saranno quindi denominati “Soci fondatori” e che avranno gli stessi diritti e doveri del socio fondatore.

Articolo 6

Nessuna limitazione è posta nella partecipazione alla vita associativa dell’Ente ed è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, per gli associati o partecipanti maggiorenni, con diritto di voto per la modifica e la approvazione dello statuto e dell’eventuale regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi, esame, discussione e deliberazioni sul bilancio e sul conto economico e finanziario.
È disposta la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.
La quota non è rivalutabile.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde:
per dimissioni;
per morosità nel pagamento della quota sociale;
per esclusione nel caso di attività svolta dal socio in contrasto con i fini dell’Associazione o, comunque, per gravi motivi.
La competenza sulla perdita della qualifica di socio è del Consiglio Direttivo che decide in merito.
I Soci anche se receduti, e/o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Ente, non possono reclamare la restituzione dei contributi versati né alcun altro diritto e/o alla liquidazione di quote del patrimonio.

GLI ORGANI SOCIALI

D'A

Articolo 8

Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L’Assemblea dei soci è sovrana ed è costituita da tutti i soci iscritti. Tutti i soci hanno diritto al voto ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, c.c. nelle riunioni dell’Assemblea generale, purchè in regola con l’iscrizione e con il versamento della quota annuale. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto.

Articolo 10

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno entro il 31 luglio successivo alla fine di ogni esercizio per informare i soci dell’andamento dell’attività sociale e per l’approvazione del bilancio annuale, mentre ogni tre anni viene convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo. In via straordinaria è convocata dal Presidente per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, lo scioglimento dell’Associazione medesima, la destinazione dei beni sociali in caso di scioglimento e per discutere altri gravi od importanti argomenti sottoposti all’attenzione della stessa da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei votanti.

Le assemblee sono convocate almeno dieci giorni prima della data di svolgimento con avviso da inviare a mezzo lettera, PEC ovvero da comunicazione da affiggere in bacheca all’interno della sede sociale.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, con qualunque numero di presenti, le deliberazioni sono comunque assunte con i voti favorevoli della metà più uno dei presenti.

Articolo 11

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Rimane in carica tre anni, con mandato rinnovabile, e viene eletto dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra i soci fondatori. La nomina può avvenire anche direttamente in sede di assemblea.

In caso di temporaneo impedimento all’esercizio delle mansioni o in caso di giustificata assenza, deve delegare il membro del Consiglio Direttivo più anziano nell’iscrizione all’Associazione.

Articolo 12

 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri nove membri e rimane in carica per tre anni fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno. Predispone il bilancio consuntivo, delibera in merito all’avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali ed all’acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica annualmente le quote d’iscrizione, nomina il Tesoriere ed il Segretario Generale.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché almeno la metà sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera, PEC ovvero comunicazione da affiggere in bacheca all’interno della sede sociale. 

Le deliberazioni vengono, in ogni caso, prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e di esse dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario Generale. In caso di parità dei voti vale il principio che il voto del Presidente vale per due.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio è anche competente per la redazione dell’eventuale regolamento interno dell’Associazione e per la deliberazione di eventuali modifiche al regolamento stesso.

Articolo 13

 Tutte le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno assegnate dal Consiglio stesso nella prima riunione salvo quanto indicato negli artt. 11) e 12). 

Tali cariche sono:

  1. il Presidente; 
  2. un Segretario Generale; 
  3. un Tesoriere. 

Il Presidente dovrà procedere alla convocazione del Consiglio anche quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri gliene faccia richiesta motivata.

Il Segretario Generale coordina l’attività dell’associazione e cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell’ente.

Il Tesoriere presiede alla amministrazione, predispone il bilancio annuale, provvede alla gestione ed alla movimentazione amministrativa e finanziaria dell’associazione.

Al Presidente ed al Tesoriere vengono attribuite disgiuntamente le firme in banca.

 LA GESTIONE FINANZIARIA

D'A

Articolo 14

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; il bilancio annuale economico predisposto dal Presidente e dal Tesoriere con la collaborazione del Segretario Generale e viene approvato dal Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, viene, quindi, depositato presso la sede sociale e rimesso all’Assemblea dei soci per l’approvazione che deve avvenire entro il 31 luglio di ogni anno.

NORME GENERALI

D'A

Articolo 15

Al Presidente, al Segretario generale, al Tesoriere, ai membri del Consiglio Direttivo oppure a soci che collaborano nelle attività istituzionali dell’Associazione, non compete alcun compenso ma spetta un rimborso spese e/o indennità per le attività, obblighi ed oneri sostenuti e/o equipollenti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, svolte ed esercitate come servizio al raggiungimento degli scopi culturali dell’Associazione.

Articolo 16

E’ vietata la ripartizione degli avanzi di gestione; le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all’acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 17

In caso l’Associazione aderisca ad enti formativi, culturali, assistenziali e ricreativi riconosciuti a livello nazionale ne rispetterà lo statuto e le prescrizioni dei corrispondenti regolamenti.

Articolo 18

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2050.

Articolo 19

Al termine della durata dell’Associazione è possibile il prolungamento della stessa come da delibera dell’Assemblea dei soci. 

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devoluzione del patrimonio dell’Ente, al momento del suo scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno i tre quarti dei soci presenti.

Articolo 21

Per tutto quanto   non previsto dal   presente statuto e   dall’eventuale regolamento interno, se verrà predisposto, si rinvia alle norme del Codice Civile.